stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993, n. 572

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-12-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Istanze per l'acquisto della cittadinanza
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:
a) atto di nascita;
b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
a) atto di nascita;
b) certificato di situazione di famiglia;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.
7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.

((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572".