DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
                         (Art. 6 Cod. Str.) 
        (Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe) 
 
  1. Il decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  contenente  le
direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma  1,  del  codice,
viene  emanato  entro  il  30  ottobre  e  contiene  le  prescrizioni
applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi.  Il  decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro  trenta
giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni  devono
essere  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   e
comunicate tempestivamente  all'utenza  a  mezzo  del  CCISS  di  cui
all'articolo 73 del presente regolamento. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1,  riguardante  la  circolazione
sulle strade fuori dei centri abitati, sono  indicati  i  giorni  nei
quali e' vietata, nel  rispetto  delle  condizioni  e  delle  deroghe
indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei
veicoli per il trasporto di cose indicati  dal  comma  3;  tra  detti
giorni sono compresi: 
    a) i giorni festivi; 
    b) altri particolari giorni, ((in aggiunta a quelli  festivi,  da
individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.)) 
    c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 )). 
  3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive: 
    a) le fasce di  orario,  differenziate  in  relazione  ai  giorni
indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione
fuori dei centri abitati dei  veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,
aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5  t,  dei
veicoli eccezionali e  di  quelli  adibiti  a  trasporto  eccezionale
nonche'  dei  veicoli  che  trasportano  merci  pericolose   di   cui
all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice; 
    b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle  fasce  orarie
di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai  veicoli
per  il  trasporto  di  cose,  aventi   massa   complessiva   massima
autorizzata superiore  a  7,5  t,  provenienti  dall'estero  e  dalla
Sardegna o diretti all'estero ed alla  Sardegna,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del
viaggio. 
  4. Con i provvedimenti previsti il  Ministro  dei  lavori  pubblici
disciplina la facolta' di deroga esercitabile dai prefetti al divieto
di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali  esigenze  di
vita delle comunita', sia nazionale che locali,  nel  rispetto  delle
migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale. 
  5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli  che
trasportano cose o merci destinate a servizi  pubblici  essenziali  o
che soddisfano primarie esigenze della  collettivita',  ivi  comprese
quelle legate alle attivita' agricole, da escludere  dal  divieto  di
circolazione;  sono  altresi'  escluse   dal   divieto   i   veicoli,
appartenenti al servizio di polizia e della pubblica  amministrazione
circolanti per motivi di servizio.