DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
vigente al 25/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                     Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.) 
           (Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile) 
  1. La costruzione dei  passi  carrabili  e'  autorizzata  dall'ente
proprietario della strada nel rispetto  della  normativa  edilizia  e
urbanistica vigente. 
  2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti
condizioni: 
    a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e,  in
ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo  spazio  di
frenata risultante dalla velocita' massima  consentita  nella  strada
medesima; 
    b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che  sia  idonea
allo stazionamento ((o alla circolazione)) dei veicoli; 
    c) qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche
a notevole traffico pedonale, deve essere  prevista  una  separazione
dell'entrata carrabile da quella pedonale((.)) 
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). 
  ((3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo
3, comma 1,  punto  37),  del  codice,  rientrino  nella  definizione
dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre  1993,
n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il  divieto  di  sosta,
segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura  II.78.  In  caso
contrario, il  divieto  di  sosta  nella  zona  antistante  il  passo
medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono  subordinati
alla richiesta di occupazione del  suolo  pubblico  che,  altrimenti,
sarebbe destinato alla sosta dei veicoli,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 44, comma 8, del  citato  decreto  legislativo
507/93.)) 
  ((4.)) Qualora  l'accesso  dei  veicoli  alla  proprieta'  laterale
avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre  che  nel
rispetto delle condizioni previste ((nel  comma  2))  ,  deve  essere
realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella
proprieta'  laterale.  L'eventuale  cancello   a   protezione   della
proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di  consentire
la sosta, fuori ((della carreggiata)) , di un veicolo  in  attesa  di
ingresso.  ((Nel  caso  in   cui,   per   obbiettive   impossibilita'
costruttive  o  per  gravi  limitazioni   della   godibilita'   della
proprieta' privata, non sia possibile arretrare gli accessi,  possono
essere autorizzati sistemi di  apertura  automatica  dei  cancelli  o
delle serrande che delimitano gli  accessi.  E'  consentito  derogare
dall'arretramento  degli  accessi   e   dall'utilizzo   dei   sistemi
alternativi nel caso in  cui  le  immissioni  laterali  avvengano  da
strade senza uscita o comunque con  traffico  estremamente  limitato,
per cui le immissioni stesse non possono  determinare  condizioni  di
intralcio alla fluidita' della circolazione.)) 
  ((5.)) E' consentita l'apertura di passi carrabili  provvisori  per
motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi
devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni  di  cui
al comma 2.  Deve  in  ogni  caso  disporsi  idonea  segnalazione  di
pericolo  allorquando  non  possono  essere  osservate  le   distanze
dall'intersezione. 
  ((6. I comuni hanno la facolta' di autorizzare distanze inferiori a
quelle fissate al comma 2, lettera a), per  i  passi  carrabili  gia'
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,
nel   caso   in   cui   sia   tecnicamente   impossibile    procedere
all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.))