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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal:  16-8-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Udito il parere del predetto Garante;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria:
a) è titolare dell'ufficio di cui all'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
b) adotta i provvedimenti relativi alla composizione interna delle singole unità organizzative in cui esso si articola, stabilendo la disciplina relativa;
c) impartisce le direttive e gli ordini di servizio per il loro efficiente funzionamento;
d) cura i rapporti con gli organi costituzionali e con gli organi preposti alla regolazione del sistema delle comunicazioni sociali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con le organizzazioni della Comunità europea, inerenti ai settori della radiodiffusione e dell'editoria;
e) nell'ambito delle funzioni attribuitegli può organizzare indagini conoscitive;
f) nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano e non possa sopperire con la propria organizzazione, può stipulare convenzioni di ricerca, di elaborazione di studi e di dati con istituti universitari, con esperti di qualificata competenza e con organismi specializzati ai fini dell'approfondimento dei temi connessi alle comunicazioni di massa;
g) può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti;
h) esercita ogni altro potere previsto dalle leggi e dai regolamenti.
2. Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):
"6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".