DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 15-11-1990
                              Art. 100. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni
                              antidroga 
  1. I beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri,  le  navi,  le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  nel  corso  di
operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono  essere  affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente  in  custodia  giudiziale  agli
organi  di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per  l'impiego  in
attivita' di polizia antidroga; se vi  ostano  esigenze  processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. 
  2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i  proprietari  sono
convocati dall'autorita' giudiziaria procedente per  svolgere,  anche
con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni  e  per  chiedere
l'acquisizione di elementi  utili  ai  fini  della  restituzione.  Si
applicano, in quanto compatibili, le norme del  codice  di  procedura
penale. 
  3. Gli oneri relativi alla gestione dei  beni  e  all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e  degli  aeromobili  sono  a
carico dell'ufficio o comando usuario. 
  4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato,  a  seguito  di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia  che  ne
abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2  e  3.  Possono  altresi'
essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni,  comunita',  od
enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti. 
  5. Le somme di denaro costituenti il  ricavato  della  vendita  dei
beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo  delle  entrate  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti  uguali,  sulla
base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli  stati  di
previsione del Ministero dell'interno, che provvede  alle  erogazioni
di competenza ai sensi del decreto-legge  22  aprile  1985,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,  e
del Ministero della  sanita'  con  vincolo  di  destinazione  per  le
attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti.