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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2003)
Testo in vigore dal:  7-9-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per gli affari regionali e i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433))
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