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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 216

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1994)
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Testo in vigore dal:  5-7-1988

Art. 5

Censimento
1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.
4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.
5. La cessazione di uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.