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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 119

Commissioni professionali
1. In ogni regione è costituita una commissione professionale regionale per la promozione della qualità tecnico-scientifica delle prestazioni e con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle attività delle strutture pubbliche.
2. La commissione ha il compito:
di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo sanitario, la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione professionale;
di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale, organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e compatibili con le risorse finanziarie del sistema.
3. La commissione regionale è nominata con provvedimento della regione, è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del capoluogo di regione ed è costituita da:
a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture universitarie;
b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali, designati dalle organizzazioni sindacali garantendo la presenza dei diversi profili professionali;
c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali;
d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;
e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.
4. In ogni ospedale è costituito, a cura della direzione sanitaria, un gruppo di lavoro per la promozione della qualità tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie, composto da personale medico e non medico del ruolo sanitario, con il compito di stimolare studi e programmi di promozione di qualità, attività di formazione e di verifica dell'ottemperanza di standards assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.
5. L'attività di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle indicazioni fornite dalla commissione regionale.
6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di coordinare un programma nazionale di formazione ed impostare uno studio nazionale per la definizione di criteri di accreditamento alle commissioni professionali regionali, con decreto del Ministro della sanità, è costituita una commissione professionale a livello centrale, presieduta dal presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e costituita da:
a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture universitarie;
b) tre dirigenti del Ministero della sanità;
c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla delegazione regionale degli assessori firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto e dall'ANCI;
d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali;
e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e collegi professionali;
f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;
g) un rappresentante del Ministero del tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;
i) un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità con funzioni di segretario.