DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469

Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Testo in vigore dal: 1-12-1987
                               Art. 4.
Materie  di  competenza  primaria  -  Intervento del presidente della
          regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri

  1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale
si  considerano  comprese, relativamente alle materie attribuite alla
competenza primaria della regione Fr.-V.G.:
    a)   la  determinazione,  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  degli
obiettivi  della  programmazione  economica  nazionale ed, in genere,
ogni  questione  che,  incidendo  sul territorio regionale, interessi
particolarmente la regione Fr.-V.G.;
    b)  le  determinazioni  concernenti  i  disegni  di  legge  nelle
suddette materie, nonche' gli atti di indirizzo e coordinamento;
    c)  le  determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per
la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.
  2.  Il  presidente  della  giunta  regionale interviene, per essere
sentito,  anche  alle  sedute dei comitati o collegi che, per legge o
per  delega,  trattino  questioni  di  competenza  del  Consiglio dei
Ministri,  allorche'  le questioni stesse interessino particolarmente
la regione Fr.-V.G.
          Nota all'art. 4, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  44  dello  statuto  speciale  e' il
          seguente:
            "Art.   44.   -  Il  presidente  della  giunta  regionale
          interviene  alle  sedute  del  Consiglio  dei  Ministri per
          essere   sentito,   quando   sono  trattate  questioni  che
          riguardano particolarmente la regione".