DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 12-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 47 
                       Utili da partecipazione 
 
  1.  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  27  DICEMBRE   2017,   N.   205.
Indipendentemente   dalla   delibera   assembleare,   si    presumono
prioritariamente distribuiti  l'utile  dell'esercizio  e  le  riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta. (189) 
  2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera
b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di
cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo dell'associato  nella  misura  del  58,14  per
cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per  cento  della  somma
delle rimanenze finali di cui agli articoli  92  e  93  e  del  costo
complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di  cui
all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i  contratti
stipulati con associanti non residenti, la disposizione  del  periodo
precedente  si  applica  nel  rispetto  delle   condizioni   indicate
nell'articolo 44, comma 2,  lettera  a),  ultimo  periodo;  ove  tali
condizioni non siano  rispettate  le  remunerazioni  concorrono  alla
formazione del reddito per il loro intero ammontare. (189) 
  3. Nel  caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura,  il  valore
imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi
alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109. 
  ((4. Nonostante quanto previsto dai  commi  precedenti,  concorrono
integralmente  alla  formazione  del  reddito  imponibile  gli  utili
provenienti da imprese o enti residenti  o  localizzati  in  Stati  o
territori a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
criteri di  cui  all'articolo  47-bis,  comma  1;  a  tali  fini,  si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati  in
Stati o  territori  a  regime  privilegiato  gli  utili  relativi  al
possesso  di  partecipazioni  dirette   in   tali   soggetti   o   di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo  167,
in  societa'  residenti  all'estero  che   conseguono   utili   dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in  Stati  o
territori a regime privilegiato  e  nei  limiti  di  tali  utili.  Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano  nel  caso
in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio  ai  sensi
del comma 6 dell'articolo 167  o  sia  dimostrato,  anche  a  seguito
dell'esercizio  dell'interpello  di  cui  al  comma  3  dell'articolo
47-bis,  il  rispetto,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso  della
partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera  b),  del
medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in  applicazione  della
lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di
cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto  controllante,
ai sensi del comma 2  dell'articolo  167,  residente  nel  territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate  residenti  percipienti  gli
utili, un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165  in  ragione
delle imposte assolte dall'impresa o  ente  partecipato  sugli  utili
maturati durante il periodo  di  possesso  della  partecipazione,  in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini  dell'applicazione  dell'imposta,
l'ammontare del credito d'imposta di cui  al  periodo  precedente  e'
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella  dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in  aumento
del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione
anche in sede  di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere
la  sussistenza,  sin   dal   primo   periodo   di   possesso   della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del  comma
2  dell'articolo  47-bis  ma  non  abbia  presentato   l'istanza   di
interpello  prevista  dal  comma  3  del  medesimo  articolo  ovvero,
avendola presentata,  non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese  o  enti
residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in  base  ai  criteri  di  cui  all'articolo
47-bis, comma  1,  deve  essere  segnalata  nella  dichiarazione  dei
redditi  da  parte  del  socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica  la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui
al periodo precedente si applicano anche alle  remunerazioni  di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei  predetti  Paesi  o  territori.))  (123)
(126) (133) (172) (189) ((192)) 
  5. Non costituiscono utili le somme e  i  beni  ricevuti  dai  soci
delle societa' soggette all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  a
titolo di ripartizione  di  riserve  o  altri  fondi  costituiti  con
sopraprezzi di emissione delle  azioni  o  quote,  con  interessi  di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni  o  quote,  con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale  e  con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme
o il valore normale dei beni ricevuti riducono il  costo  fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute. 
  6. In caso di aumento del capitale sociale  mediante  passaggio  di
riserve o  altri  fondi  a  capitale  le  azioni  gratuite  di  nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore  nominale  delle  azioni  o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia  se  e
nella misura in  cui  l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel  comma  5,
la riduzione del capitale esuberante  successivamente  deliberata  e'
considerata distribuzione  di  utili;  la  riduzione  si  imputa  con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale  derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, a partire dal meno  recente,  ferme  restando  le  norme
delle leggi in materia  di  rivalutazione  monetaria  che  dispongono
diversamente. 
  7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in  caso
di recesso, di esclusione, di riscatto e di  riduzione  del  capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti
costituiscono utile per la parte che  eccede  il  prezzo  pagato  per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  valgono,  in  quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti  dalla  partecipazione  in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui  al  titolo
II. 
                                                                (134) 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma
2, lettera a)) che al comma 2 del presente articolo le parole:  «alla
data di stipula del contratto  secondo  che»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto nel caso in cui». 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3)  che  "Le  disposizioni
degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi  2,
ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico, come modificate
dal presente articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle di cui  all'articolo
47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo,  del  medesimo  testo
unico, hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma  4)  che  "Le
disposizioni del comma 3 si applicano  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'  art.  1,  comma
88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83  a  87  si  applicano,
salvo quanto previsto dal  comma  89,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta che inizia successivamente alla data di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008,  n.  90)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "Agli  effetti  dell'applicazione  degli
articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'Ires e i proventi equiparati  derivanti  da  titoli  e  strumenti
finanziari assimilati alle azioni,  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
lettera a), del predetto testo unico, formati con  utili  prodotti  a
partire dall'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2007 nonche' le remunerazioni derivanti da contratti di cui  all'art.
109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate  con  utili
prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione
del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (189) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1005) che le presenti modifiche si applicano
ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed  ai
redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019; 
  - (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga alle previsioni di  cui
ai commi da 999 a 1005, alle  distribuzioni  di  utili  derivanti  da
partecipazioni qualificate in societa' ed enti  soggetti  all'imposta
sul  reddito  delle  societa'  formatesi  con  utili  prodotti   fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio
2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  26  maggio
2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  160  dell'11  luglio
2017"; 
  - (con l'art. 1, comma 1007) che "Ai fini degli articoli 47,  comma
4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
non si considerano provenienti da societa' residenti o localizzate in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a
partire dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le
societa'  partecipate  erano  residenti  o  localizzate  in  Stati  o
territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  273
del 23 novembre 2001.  Le  disposizioni  del  precedente  periodo  si
applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2014  in  Stati  o  territori  non  a  regime
privilegiato e, in seguito, percepiti in  periodi  d'imposta  in  cui
risultino integrate le condizioni  per  l'applicazione  dell'articolo
167, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917  del  1986.  In  caso  di  cessione  delle
partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili
si trasferisce al cessionario". 
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AGGIORNAMENTO (192) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018,  nonche'
agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate  a  decorrere  dal
medesimo periodo di imposta.