DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42
                        ((Costruzioni rurali

  1.  Non  si  considerano  produttive  di  reddito  di fabbricati le
costruzioni  o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti  al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono
e destinate:
    a)  alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e
alla   vigilanza  dei  lavoratori  agricoli,  nonche'  dei  familiari
conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile
siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;
    b)  al  ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
    c)  alla  custodia  delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
    d)  alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli  e  alle  attivita' di manipolazione e trasformazione di cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.))