DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
                         (Altre detrazioni) 
 
  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 49, con esclusione  di  quelli  indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b),  c),  c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata
al periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
    ((a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera  15.000
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non  puo'
essere inferiore a 690  euro.  Per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato, l'ammontare della  detrazione  effettivamente  spettante
non puo' essere inferiore a 1.380 euro; 
    b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; 
    c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  28.000
euro ma non  a  50.000  euro;  la  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro)). 
  ((1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di
un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
25.000 euro ma non a 35.000 euro)). 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di pensione di cui all'articolo  49,  comma  2,  lettera  a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile  con  quella
prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al  periodo  di
pensione nell'anno, pari a: 
    ((a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro; 
    b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; 
    c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma  non  a  50.000  euro.  La  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro)). 
  ((3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e'  aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 25.000 euro ma non a 29.000 euro)). 
  4. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. 
  5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f),  g),  h)  e
i),  ad  esclusione  di  quelli  derivanti  dagli  assegni  periodici
indicati nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  fra  gli  oneri
deducibili, 53, 66 e 67,  comma  1,  lettere  i)  e  l),  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste  ai
commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: 
    ((a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; 
    b) 500 euro, aumentata del prodotto  fra  765  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; 
    b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  28.000
euro ma non  a  50.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro)). 
  5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
redditi derivanti dagli assegni  periodici  indicati  fra  gli  oneri
deducibili  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  spetta   una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3,  non
rapportate ad alcun periodo nell'anno. (133) 
  ((5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e'  aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 11.000 euro ma non a 17.000 euro)). 
  6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e  5  e'
maggiore di zero, lo stesso  si  assume  nelle  prime  quattro  cifre
decimali. 
  6-bis. Ai fini del presente  articolo  il  reddito  complessivo  e'
assunto al netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e di quello delle relative  pertinenze  di  cui
all'articolo 10, comma 3-bis. (133) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 12)
che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che  "Le  disposizioni
di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (164) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  per  il  solo  periodo
d'imposta 2014". 
  Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il credito di  cui
all'articolo 13, comma 1-bis,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti  in
ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso".