DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 69. 
  (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione 
                     della denuncia) 
 
    1. Chi omette la richiesta di  registrazione  degli  atti  e  dei
fatti rilevanti ai fini  dell'applicazione  dell'imposta,  ovvero  la
presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e'  punito  con
la sanzione amministrativa dal  centoventi  al  duecentoquaranta  per
cento dell'imposta  dovuta.  Se  la  richiesta  di  registrazione  e'
effettuata con ritardo non superiore  a  30  giorni,  si  applica  la
sanzione  amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro  200.(62)
((63)) 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come  modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.