DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  Salvo  che  la  custodia  sia  affidata  al  soggetto  riconosciuto
responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con  il  medesimo
solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma
dell'art. 7 ovvero  del  primo  comma  dell'art.  8,  ha  diritto  al
rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la  conservazione
delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate. 
  Il custode puo' anche essere  autorizzato  dall'autorita'  indicata
nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi  di  ausiliari,
quando cio' sia necessario per le  operazioni  connesse  all'incarico
affidatogli. 
  La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese  quelle
sostenute per gli ausiliari, e' effettuata dall'autorita' di  cui  al
primo comma dell'art. 18 della  legge,  tenuto  conto  delle  tariffe
vigenti e degli usi locali, a richiesta  del  custode  dopo  che  sia
divenuto inoppugnabile  il  provvedimento  che  dispone  la  confisca
ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con
provvedimento in  duplice  originale  uno  dei  quali  e'  consegnato
all'interessato. La stessa autorita' puo' disporre, a  richiesta  del
custode, acconti sulle somme dovute. 
  Le  somme  dovute  sono  corrisposte  dall'ufficio   del   registro
nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio al
quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il  sequestro.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni  concernenti  le
anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato  con  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
successive modificazioni. 
  Il custode deve  produrre  all'ufficio  che  corrisponde  le  somme
l'originale del provvedimento  di  liquidazione  in  suo  possesso  e
rilasciare quietanza del pagamento ricevuto. 
  Qualora venga disposta la restituzione delle cose  sequestrate,  le
somme  liquidate  possono  essere  versate  al  custode  direttamente
dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di
custodia. 
  In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e
provvede ad informare senza indugio l'autorita'  di  cui  al  secondo
comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in
suo possesso. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art.  38,  comma
6) che al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'
articolo 12 del presente decreto del Presidente della Repubblica,  un
importo   complessivo   forfettario,   comprensivo   del   trasporto,
calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro
6,00 per i motoveicoli ed  i  ciclomotori,  in  euro  24,00  per  gli
autoveicoli ed i  rimorchi  di  massa  complessiva  inferiore  a  3,5
tonnellate, nonche' per le macchine agricole  ed  operatrici,  ed  in
euro 30,00 per gli autoveicoli ed i  rimorchi  di  massa  complessiva
superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti
del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di  esso,  di
custodia del  veicolo,  salva  l'eventuale  intervenuta  prescrizione
delle somme  dovute.  Le  somme  complessivamente  riconosciute  come
dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata  e'
corrisposta nell'anno 2004.