stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162

Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1997)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Determinazione dei posti


Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione è determinato nello statuto delle Università in relazione alla disponibilità, acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
((2))

Tale numero può essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui è limitata la modifica.
((2))

Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione.
((2))

Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle Università di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato.
((2))

Le Università nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative, nonché di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terrà conto anche dei predetti posti riservati.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.M. 21 luglio 1997, n. 245 ha disposto (con l'art. 4) che "Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."