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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162

Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1997)
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Testo in vigore dal:  2-5-1982

Art. 19

Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento


I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento.