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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162

Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1997)
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Testo in vigore dal:  2-5-1982

Art. 12

Istituzione delle scuole di specializzazione


L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto dell'Università.
Le Università e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle Università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.