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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 617

Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2001)
Testo in vigore dal:  18-8-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 16


Sono soggette al controllo di legittimità e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, concernenti:
1) le modificazioni statutarie;
2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonché degli altri regolamenti;
3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
4) l'ordinamento dei servizi;
5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine;
6) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;
7) il trattamento economico del personale;
8) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
9) le transazioni;
10) le convenzioni in materia di ricerca scientifica.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che è abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.