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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 14

Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione


Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato, può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.