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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980

Art. 29

Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale


Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.
In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
L'assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non dà diritto a variazioni del trattamento economico.
Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.
Qualora un posto cui corrisponda una pluralità di funzioni venga scisso in più posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione fra i due o più posti di nuova istituzione.
All'assegnazione provvede l'unità sanitaria locale di appartenenza.
In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza o presso altra unità sanitaria locale della regione.
All'assegnazione del posto vacante presso l'unità sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di un posto vacante presso altra unità sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione può disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione.
provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.