DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979, n. 839

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1987)
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  • TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI
    DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO
    1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE
    1978, N. 641.
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  • MODALITA' ESECUTIVE E DISPOSIZIONI FINALI
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Testo in vigore dal: 12-4-1980
                               Art. 6.

  Entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore del presente decreto,
gli  uffici  stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere
alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della
giunta  regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza
relativi  ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), dell'art. 3
del presente decreto.
  Gli  stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
  Entro  quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i
beni  in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne
sono in possesso, ai delegati della regione.
  I   processi   verbali  di  consegna,  sottoscritti  da  tutti  gli
intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura
catastale  e  per  la intavolazione del trasferimento, a favore della
regione,   dei   diritti  ed  obblighi,  aventi  ad  oggetto  i  beni
consegnati,  quando  la  natura  dei  diritti  ed obblighi trasferiti
comporti tali adempimenti.