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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979, n. 839

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1987)
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  • TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI
    DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO
    1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE
    1978, N. 641.
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  • MODALITÀ ESECUTIVE E DISPOSIZIONI FINALI
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Testo in vigore dal:  12-4-1980

Art. 6


Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), dell'art. 3 del presente decreto.
Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne sono in possesso, ai delegati della regione.
I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del trasferimento, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.