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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 617

Soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali.

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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 2

Ministero dell'interno


Presso il Ministero dell'interno sono soppresse a decorrere dal 1 settembre 1977:
a) la Direzione generale dell'assistenza pubblica;
b) l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.
Le funzioni relative ai centri assistenziali di pronto intervento in caso di calamità, già svolte dalla Direzione generale di cui alla lettera a), sono trasferite alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Le funzioni relative agli interventi assistenziali straordinari, agli interventi previsti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, all'adempimento di accordi internazionali in materia di assistenza, ai rapporti con gli organismi assistenziali stranieri ed internazionali, all'assistenza dei profughi stranieri fino al riconoscimento della qualifica di rifugiato, nonché quelle relative alle attività connesse all'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, sono riunite in una unica direzione generale che assume la denominazione di "Direzione generale dei servizi civili".
Al riordinamento interno dei servizi relativi alle funzioni non trasferite alle regioni, di cui al precedente comma, si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le Direzioni generali degli affari di culto e del fondo per il culto sono fuse, a decorrere dal 1 ottobre 1977, in un'unica direzione generale che assume la denominazione di "Direzione generale degli affari dei culti".
Al riordinamento interno dei servizi della predetta direzione generale si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.