DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-1977
                              Art. 41.
                      Formazione professionale

  Sono  abrogate  le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
  Non  possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e
privati   per   finalita'   inerenti   all'attivita'   di  istruzione
professionale  da  parte  dello  Stato,  salvo  che  per attivita' di
studio, ricerca e sperimentazione.
  Gli  enti  pubblici,  per  svolgere  attivita'  volontaria inerente
all'istruzione professionale devono ottenere lo assenso della regione
competente,  salvo  che si tratti di attivita' di perfezionamento del
proprio personale.