DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1975, n. 902

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2003)
Testo in vigore dal: 18-3-1976
                              Art. 23.

  L'art.  26  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto
1965, n. 1116, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  considerate  d'interesse  statale  e rimangono di competenza
degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:
    a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle
lettere  a)  e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e
quelle  classificate  ai  sensi  delle  lettere  c),  d),  e)  ed  f)
dell'articolo  stesso,  salvo  che non vengano declassificate secondo
quanto  previsto  dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;
    b)  costruzione  e  manutenzione  di  opere  ferroviarie, eccetto
quelle riguardanti linee metropolitane;
    c)  costruzione  e  manutenzione  di  aerodromi, eccetto quelli a
carattere esclusivamente turistico;
    d)  opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi
derivazioni di acque pubbliche;
    e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda
categoria dalla seconda classe in poi;
    f)   opere   e   lavori   per  servizi  statali,  con  esclusione
dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;
    g)  opere  e  lavori  di  edilizia demaniale e patrimoniale dello
Stato, di edilizia universitaria;
    h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;
    i)  opere  di  prevenzione  e  soccorso  per  calamita' naturali,
relative  a  materia  di  competenza  statale, nonche' gli interventi
straordinari   nelle  opere  di  soccorso  relative  a  calamita'  di
estensione ed entita' particolarmente gravi".