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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 381

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2023)
Testo in vigore dal:  25-12-1999
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Art. 16


È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici:
1)
((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 11 NOVEMBRE 1999, N. 463))
;
2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.