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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 689

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1992)
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Testo in vigore dal:  1-12-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale ed il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.