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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2024)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 72

(((Pignoramento di fitti o pigioni). ))
((
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
))