DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-7-1999
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                              Art. 48.
              (((Tasse e diritti per atti giudiziari).

  1.  Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed
in  conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti
alla  meta'  e prenotati a debito per il recupero nei confronti della
parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1  il  concessionario non puo'
abbandonare  il  procedimento in seguito al pagamento del credito, ma
deve  proseguirlo  ai  fini  del  recupero  delle tasse e dei diritti
prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.))