DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1986)
Testo in vigore dal: 1-1-1974
                               Art. 2.
                          Soggetti passivi

  Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone:
    a)  le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per azioni, le
societa'  a  responsabilita'  limitata,  le societa' cooperative e le
societa'  di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato
la    sede   legale   o   amministrativa   o   l'oggetto   principale
dell'attivita';
    b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo
o  principale  l'esercizio  di  attivita'  commerciale, che hanno nel
territorio  dello  Stato  la sede legale o amministrativa o l'oggetto
principale  compresi  i  consorzi,  le  associazioni non riconosciute
nonche'  le  altre  organizzazioni  senza  personalita' giuridica non
appartenenti  ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto  dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed
escluse  le  societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 597, e le
associazioni in partecipazione;
    c)  gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera b)
non   aventi  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita'  commerciali  che  hanno nel territorio dello Stato la sede
legale o amministrativa o l'oggetto principale;
    d)  le  societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita'
giuridica,  comprese  le societa' e associazioni indicate nell'art. 5
del  predetto  decreto  ed escluse le associazioni in partecipazione,
che   non   hanno  nel  territorio  dello  Stato  la  sede  legale  o
amministrativa ne' l'oggetto principale.
  Ai  fini  delle  lettere  b)  e  c)  si  considerano commerciali le
attivita' indicate nell'art. 51 del predetto decreto.
  L'oggetto  esclusivo  o principale dell'ente e' determinato in base
all'atto  costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
scrittura  privata  autenticata,  e in mancanza in base all'attivita'
effettivamente esercitata.