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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  31-12-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

Applicazione dell'imposta ai non residenti




Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini
dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti:

1) i redditi fondiari;

2) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;

3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato o prestato all'estero nell'interesse dello Stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 47;

4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate
nel territorio dello Stato;

5) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attività
svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso;

7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell'art. 12 percepite
in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello Stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello Stato;

8) i redditi delle società o associazioni di cui allo art. 5
imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo.

((9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e
5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonché per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;

10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di
società a responsabilità limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile))
.

((Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma
precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo))
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