stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-3-1973

Art. 14


Ciascun istituto autonomo per le case popolari è tenuto a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nella provincia.
È fatto obbligo alle cooperative edilizie comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici di comunicare, entro il termine di 60 giorni dall'assegnazione, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, l'elenco dei soci assegnatari con i rispettivi certificati anagrafici di famiglia. In sede di prima applicazione la comunicazione deve essere eseguita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Gli schedari provinciali devono essere unificati a livello regionale a cura della Regione e a livello nazionale a cura del Ministero dei lavori pubblici.