DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 60-bis.
              (Solidarieta' nel pagamento dell'imposta)

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta  degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi
effettuate  su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali
operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
  2.  In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente
relativa  a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale,
il  cessionario,  soggetto  agli  adempimenti  ai  fini  del presente
decreto,  e'  obbligato  solidalmente  al  pagamento  della  predetta
imposta.
  3.   L'obbligato   solidale   di  cui  al  comma  2  puo'  tuttavia
documentalmente  dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato
determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente
rilevabili  o  sulla  base  di specifiche disposizioni di legge e che
comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
  ((3-bis.  Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di
cessione  avente  ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia
diverso  da  quello  effettivo,  il  cessionario, anche se non agisce
nell'esercizio  di  imprese,  arti  o professioni, e' responsabile in
solido  con  il  cedente  per il pagamento dell'imposta relativa alla
differenza  tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche'
della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio
di  imprese,  arti  o  professioni  puo'  regolarizzare la violazione
versando  la  maggiore  imposta  dovuta  entro  sessanta giorni dalla
stipula  dell'atto.  Entro  lo  stesso termine, il cessionario che ha
regolarizzato  la  violazione  presenta  all'ufficio territorialmente
competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e
delle fatture oggetto della regolarizzazione)).