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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-12-1972

Art. 62

(Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali)


Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1975 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata.
Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di primo dirigente, conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale. Si osservano, in quanto applicabili, le modalità di cui al quinto comma del citato art. 59.
La riserva prevista dal primo comma è ridotta al cinquanta per cento dei posti che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1980.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in favore degli impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad esaurimento successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65.