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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-12-1972

Art. 29

(Trattamento economico del personale della carriera diplomatica)


Ai funzionari della carriera diplomatica è attribuito:
a) se segretari o primi segretari di legazione: il corrispondente trattamento economico dei funzionari direttivi;
b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di divisione aggiunto e, dopo tre anni, purché dichiarati idonei nel corso di cui al numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il trattamento del primo dirigente. A coloro che, per necessità di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei tre anni conseguendo l'idoneità, il trattamento di primo dirigente verrà corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianità nel grado. Il trattamento economico di primo dirigente potrà comunque venire corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado;
c) se di grado superiore: il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni previste dall'art. 47 secondo la corrispondenza qui appresso indicata:
Consigliere di ambasciata
Dirigente superiore
Ministro plenipotenziario
Dirigente generale
Ministro plenipotenziario di 1ª classe
Prefetto di 1ª classe Ambasciatore
Ambasciatore
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente decreto.