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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  1-2-1972

Art. 11

(Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere)


Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.