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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1981)
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Testo in vigore dal:  20-5-1975
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Art. 69

Esame nazionale di idoneità a direttore sanitario
((I requisiti di ammissione all'esame di idoneità a direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianità di laurea di almeno dieci anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.
La commissione esaminatrice è composta da:
un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;
tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario))
.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che " Limitatamente ai primi esami di idoneità banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n. 130, è ridotto di un anno."