DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 129

Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 8-5-1969
                               Art. 4.

  Apposita   convenzione  tra  l'ente  ospedaliero  e  l'universita',
secondo  uno  schema  tipo da approvarsi dai Ministri della sanita' e
della  pubblica  istruzione  di  concerto con il Ministro del tesoro,
stabilisce:
    a)  il  personale che l'ente ospedaliero deve fornire alle unita'
universitarie ai fini dell'assistenza;
    b)   il   materiale   inerente   il  funzionamento  delle  unita'
universitarie;
    c)  la  ripartizione  tra  le  due  amministrazioni  delle  spese
relative  alla  assistenza  e  ai  fini didattico-scientifici e delle
spese  concernenti  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria dei
locali relativi e delle apparecchiature;
    d)  le indennita' che ciascuna amministrazione deve corrispondere
all'altra per l'uso dei locali;
    e)   i   presidi   diagnostici  e  terapeutici,  lo  strumentario
chirurgico  ed  ogni  altro  materiale  che  l'ente  ospedaliero deve
fornire  all'universita'  ai  fini  di una piu' efficiente assistenza
ospedaliera;
    f) le percentuali di retta giornaliera dei degenti negli istituti
e  cliniche  universitarie  di  ricovero e cura che l'amministrazione
ospedaliera   deve  corrispondere  a  quella  universitaria  sia  per
l'ammortamento  il  rinnovo, l'ammodernamento delle attrezzature, sia
per  le spese di gestione dei centri di medicina sociale, sia per gli
stipendi ed indennita' del personale medico;
    g)  il  carico  della spesa del servizio di guardia interna negli
istituti   e   cliniche   universitarie   di  ricovero  e  cura  alla
amministrazione ospedaliera.