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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1963, n. 2064

Norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1966)
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Testo in vigore dal:  22-12-1966
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Soppressione dei ruoli ordinari delle preesitenti scuole


A decorrere dal 1 ottobre 1963 sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo ed insegnante della scuola media di cui alla legge 1 luglio 1940, n. 899, e successive modificazioni e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale.
Sono inoltre soppressi dalla predetta data del 1 ottobre 1963:
a) il ruolo ordinario unico degli insegnanti di lingua straniera istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1079;
b)
((I ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia, degli insegnanti di cultura generale, degli insegnanti di matematica, fisica, contabilità e scienze, degli insegnanti di cultura scientifica, degli insegnanti di disegno dal vero, degli insegnanti di decorazione pittorica, degli insegnanti di plastica, degli insegnanti di decorazione plastica delle scuole d'arte di primo grado))
;
c) i ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche della scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro.