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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  21-8-2013
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Art. 11

(Presentazione dei documenti)


I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.
La graduatoria prevista dall'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza:
a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;
((8))

d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati dal primo comma dell'art. 2.

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, è abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui alla lettera c), comma 2 del presente articolo.