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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
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Testo in vigore dal:  9-2-1957

Art. 100

(Censura)


La censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche è preposto ad un ramo della amministrazione.
Salvo quanto previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono direttamente dall'autorità centrale la sanzione è inflitta dal ministro.