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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1951, n. 1396

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1967)
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Testo in vigore dal:  13-1-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Ai fini dell'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo possono, per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, inserire la lingua tedesca fra le prove di esame nei concorsi per l'ammissione ai gradi iniziali dei ruoli del personale dei gruppi A, B, C e subalterno.
È in facoltà delle Amministrazioni di prescrivere in singoli bandi di concorso la lingua tedesca come materia d'esame obbligatoria; oppure di introdurre la prova di esame facoltativa di lingua tedesca e di riservare in tal caso un'aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che abbiano superato tale prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie; oppure di includere detta materia come facoltativa con l'attribuzione di un punteggio.
Nei concorsi per titoli la conoscenza della lingua tedesca potrà formare oggetto di una prova d'esame integrativa.