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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2000, n. 446

Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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Testo in vigore dal:  8-3-2001

Art. 4

1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.