DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n. 535

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/2011)
Testo in vigore dal: 9-2-2000
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal
decreto   legislativo   19  ottobre  1998,  n.  380,  e  dal  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del citato
decreto  legislativo  n.  286 del 1998, concernente l'istituzione e i
compiti del Comitato per i minori stranieri;
  Vista  la  risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea del 26
giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi;
  Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20  novembre  1989,  ratificata  e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22;
  Vista  la  legge  30  giugno  1975,  n.  396,  recante  ratifica ed
esecuzione  della  convenzione  europea  relativa  al  rimpatrio  dei
minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Vista  la  nota  20  ottobre  1999, n. 133, della Corte dei conti -
Ufficio  di  controllo  sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;
A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1.  Il  presente  regolamento,  ai sensi dell'articolo 33 del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  approvato con decreto
legislativo  25  luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5
del  decreto  legislativo  13  aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori
oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato, disciplina i compiti del
Comitato  per  i  minori  stranieri e le materie indicate al predetto
articolo 33, comma 2, lettere a) e b).
  2.  Per  "minore straniero non accompagnato presente nel territorio
dello   Stato",   di   seguito   denominato   "minore   presente  non
accompagnato",   s'intende   il  minorenne  non  avente  cittadinanza
italiana  o  di  altri  Stati  dell'Unione  europea  che,  non avendo
presentato  domanda  di  asilo,  si  trova  per  qualsiasi  causa nel
territorio  dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte
dei  genitori  o  di  altri adulti per lui legalmente responsabili in
base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
  3.  Per  "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente
nel  territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto",
s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione  europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in Italia
nell'ambito  di  programmi  solidaristici  di  accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso
o  il  gruppo  di  cui  fa parte sia seguito da uno o piu' adulti con
funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
  4.  Per  "rimpatrio  assistito"  si  intende l'insieme delle misure
adottate  allo  scopo di garantire al minore interessato l'assistenza
necessaria  fino  al  ricongiungimento  coi  propri  familiari  o  al
riaffidamento  alle  autorita'  responsabili  del Paese d'origine, in
conformita'   alle   convenzioni  internazionali,  alla  legge,  alle
disposizioni dell'autorita giudiziaria ed al presente regolamento. Il
rimpatrio  assistito  deve  essere finalizzato a garantire il diritto
all'unita'  familiare  del minore e ad adottare le conseguenti misure
di protezione.
  5.  Per  "testo  unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e
dal decreto legislativo n. 113 del 1999.
  6.  Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di
cui all'articolo 33 del testo unico.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello straniero, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica del 18 agosto 1998, n.
          191,   s.o.),   come  modificato  dal  decreto  legislativo
          19 ottobre   1998,   n.  380,  e  dal  decreto  legislativo
          13 aprile 1999, n. 113, e' il seguente:
              "Art.  33  (Comitato  per  i minori stranieri). - 1. Al
          fine  di  vigilare  sulle modalita' di soggiorno dei minori
          stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio  dello
          Stato  e  di  coordinare le attivita' delle amministrazioni
          interessate  e'  istituito,  senza ulteriori oneri a carico
          del  bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri composto da rappresentanti dei
          Ministeri  degli  affari esteri, dell'interno e di grazia e
          giustizia,  del  Dipartimento  per gli affari sociali della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  da due
          rappresentanti   dell'Associazione   nazionale  dei  comuni
          italiani  (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
          d'Italia  (UPI)  e  da due rappresentanti di organizzazioni
          maggiormente   rappresentative  operanti  nel  settore  dei
          problemi della famiglia.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
          degli  affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
          sono  definiti  i  compiti  del Comitato di cui al comma 1,
          concernenti  la  tutela dei diritti dei minori stranieri in
          conformita'  alle  previsioni della Convenzione sui diritti
          del  fanciullo  del  20 novembre  1989,  ratificata  e resa
          esecutiva  ai  sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
          particolare sono stabilite:
                a) le  regole  e  le  modalita'  per l'ingresso ed il
          soggiorno  nel  territorio dello Stato dei minori stranieri
          in  eta'  superiore  a  sei  anni,  che  entrano  in Italia
          nell'ambito   di  programmi  solidaristici  di  accoglienza
          temporanea   promossi  da  enti,  associazioni  o  famiglie
          italiane,  nonche'  per  l'affidamento  temporaneo e per il
          rimpatrio dei medesimi;
                b) le  modalita'  di accoglienza dei minori stranieri
          non  accompagnati  presenti  nel  territorio  dello  Stato,
          nell'ambito  delle attivita' dei servizi sociali degli enti
          locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
          cui  al  comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
          dell'accoglienza,    del    rimpatrio   assistito   e   del
          ricongiugimento  del  minore  con la sua famiglia nel Paese
          d'origine o in Paese terzo.
              2-bis.   Il   provvedimento  di  rimpatrio  del  minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2,  e'  adottato  dal  Comitato di cui al comma 1. Nel caso
          risulti  instaurato  nei  confronti  dello stesso minore un
          procedimento   giurisdizionale,   l'autorita'   giudiziaria
          rilascia  il  nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
          esigenze processuali.
              3.  Il  Comitato  si  avvale,  per l'espletamento delle
          attivita'  di  competenza,  del  personale  e  dei mezzi in
          dotazione   al  Dipartimento  degli  affari  sociali  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
          Dipartimento medesimo".
          Note alle premesse:
              - Per il titolo del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n.  286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre
          1998,  n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          113, si veda in nota al titolo.
              - La  Risoluzione  del Consiglio del 26 giugno 1997 sui
          minori  non  accompagnati,  cittadini  di paesi terzi (97/C
          221/03)   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee del 19 luglio 1997, n. C 221/23.
              - La   legge   27 maggio  1991,  n.  176  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  sui  diritti del fanciullo,
          fatta  a  New York il 20 novembre 1989) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 giugno 1991, n.
          135,  s.o.  Il  testo  degli  articoli  2,  20  e  22 e' il
          seguente:
              "Art. 2. - 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare
          i   diritti  enunciati  nella  presente  convenzione  ed  a
          garantirli   ad  ogni  fanciullo  che  dipende  dalla  loro
          giurisdizione,  senza distinzione di sorta ed a prescindere
          da  ogni  considerazione  di razza, di colore, di sesso, di
          lingua,  di  religione,  di  opinione  politica o altra del
          fanciullo  o  dei  suoi  genitori  o rappresentanti legali,
          dalla  loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro
          situazione  finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro
          nascita o da ogni altra circostanza.
              2.  Gli  Stati  parti  adottano  tutti  i provvedimenti
          appropriati   affinche'  il  fanciullo  sia  effettivamente
          tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
          motivate   dalla   condizione   sociale,  dalle  attivita',
          opinioni  professate  o  convinzioni dei suoi genitori, dei
          suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari".
              "Art.   20.   -   1.   Ogni   fanciullo   il  quale  e'
          temporaneamente  o definitivamente privato del suo ambiente
          familiare  oppure  che  non  puo'  essere  lasciato in tale
          ambiente  nel  suo  proprio  interesse,  ha  diritto ad una
          protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
              2.  Gli  Stati parti prevedono per questo fanciullo una
          protezione   sostitutiva,   in   conformita'  con  la  loro
          legislazione nazionale.
              3.  Tale  protezione  sostitutiva  puo'  in particolare
          concretizzarsi  per  mezzo di sistemazione in una famiglia,
          della  Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso
          di necessita', del collocamento in un adeguato istituto per
          l'infanzia.   Nell'effettuare   una  selezione  tra  queste
          soluzioni,  si terra' debitamente conto della necessita' di
          una   certa   continuita'  nell'educazione  del  fanciullo,
          nonche'  della  sua  origine etnica, religiosa, culturale e
          linguistica".
              "Art. 22. - 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate
          affinche'  un  fanciullo  il  quale  cerca  di  ottenere lo
          statuto  di rifugiato, oppure e' considerato come rifugiato
          ai  sensi  delle  regole  e  delle  procedure  del  diritto
          internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato
          dal  padre  e  dalla  madre  o da ogni altra persona, possa
          beneficiare  della protezione e della assistenza umanitaria
          necessarie  per  consentirgli  di usufruire dei diritti che
          gli  sono  riconosciuti  dalla presente convenzione e dagli
          altri   strumenti   internazionali   relativi   ai  diritti
          dell'uomo  o  di  natura umanitaria di cui detti Stati sono
          parti.
              2.  A  tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda
          di  come  lo  giudichino  necessario,  a  tutti  gli sforzi
          compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre
          organizzazioni    intergovernative    o   non   governative
          competenti   che  collaborano  con  l'Organizzazione  delle
          Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si
          trovano  in  tale  situazione  e per ricercare i genitori o
          altri  familiari  di  ogni  fanciullo  rifugiato al fine di
          ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla
          sua  famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare
          sono  irreperibili,  al fanciullo sara' concessa, secondo i
          principi  enun-ciati  nella presente convenzione, la stessa
          protezione    di    quella    di   ogni   altro   fanciullo
          definitivamente  oppure  temporaneamente  privato  del  suo
          ambiente familiare per qualunque motivo".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  33 del decreto legislativo
          25 luglio   1998,  n.  286,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo   19 ottobre   1998,  n.  380,  e  dal  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  113, si veda in nota al
          titolo.