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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1994, n. 755

Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire UNRRA e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1995
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Testo in vigore dal:  3-2-1995

Art. 2

Modalità per il perseguimento dei fini della Riserva
1. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma destinata alla Riserva stessa sono utilizzati per:
a) programmi socio-assistenziali e di riabilitazione in grado di tener conto dei mutamenti intervenuti in tali forme di sostegno, delle nuove aree di bisogno evidenziatesi di recente, nonché dei servizi sociali richiesti dalla popolazione in genere e da talune specifiche categorie;
b) sperimentazioni di attività a carattere innovativo nel campo socio-assistenziale;
c) attività di studio, di ricerca e di formazione su tematiche e problematiche attinenti ai servizi socio-assistenziali, nella salvaguardia del principio di continuità, ove ritenuto opportuno, con programmi in precedenza realizzati ed evitando la duplicazione di iniziative a carico del bilancio dello Stato e di enti pubblici;
d) attività di collaborazione con organismi assistenziali stranieri ed internazionali.