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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 gennaio 2000, n. 59

Regolamento recante istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche, in Roma.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-2000

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 marzo 1999, n. 62, che prevede la trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo della fisica e Centro di studi e ricerche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAGL/1.1.4/31890/4.23.37 del 14 dicembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione
1. Ai sensi della legge 15 marzo 1999, n. 62, è istituito il Museo della fisica e Centro studi e ricerche, denominato "Enrico Fermi" che ha sede in Roma, via Panisperna n. 89.
2. Il Museo e Centro studi e ricerche ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. All'attività dell'ente concorrono, tramite rapporto convenzionale, con apporto scientifico e con eventuali contributi finanziari, l'Università "La Sapienza" di Roma, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), nonché, alle medesime condizioni mediante stipulazione di convenzioni integrative, altre università ed istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere, che ne facciano richiesta. Possono, inoltre, fornire la sola collaborazione scientifica anche gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".