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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 luglio 1988, n. 284

Modificazioni ai limiti massimi di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/7/1988
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Testo in vigore dal:  24-7-1988

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti n. 6894 - 26- bis in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977;

Sentiti

i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al giorno 11 settembre 1988 i limiti massimi generali di velocità sono così modificati:
a) Sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati:
1) per gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici e per i motoveicoli con cilindrata fino a 99 centimetri cubici: 80 km/h;
2) per gli altri autoveicoli: 90 km/h;
3) per i motoveicoli con cilindrata superiore a 99 centimetri cubici: 90 km/h.
b) Sulle autostrade:
1) per gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici: 90 km/h;
2) per gli altri autoveicoli: 110 km/h;
3) per i motoveicoli con cilindrata superiore a 149 centimetri cubici: 110 km/h.