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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2021, n. 242

Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. (22G00012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2022
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vigente al 02/09/2022
Testo in vigore dal:  25-2-2022

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 179;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, riguardante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, relativo alle disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto 7 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico, relativo alla ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 165/2014 e nei relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 22648 del 27 ottobre 2020;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada
1. Al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.»;
b) all'articolo 1, comma 1, le parole «applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale»;
c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:
«5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali per le carte tachigrafiche;»;
d) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014;
b) all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/502.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresì, per:
a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione;
b) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica;
d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni;
e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio;
g) «gestore del sistema informativo»: la società InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni;
h) «Autorità di controllo»: le autorità di controllo deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di lavoro e previdenza sociale e trasporto stradale o adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale.»;
e) all'articolo 3, comma 2, le parole «per le operazioni di montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «agli installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»;
f) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le Autorità di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.»;
h) all'articolo 3, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5, del Regolamento dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate dall'Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. L'Unioncamere ne cura altresì l'aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.»;
i) all'articolo 3, comma 6, le parole «dall'articolo 1, comma 5), lettera b), del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 31, del Regolamento» e le parole «all'articolo 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento»;
l) all'articolo 3, comma 7, le parole «per le operazioni di montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»;
m) all'articolo 3, il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;
n) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole «delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli installatori, officine e costruttori di veicoli, utilizzate per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione di cui al precedente articolo 3,»;
o) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «dalle officine e dai montatori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli installatori, officine e costruttori di veicoli».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente «Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328, Supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 179, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario n.74), recante «Nuovo codice della strada», è il seguente:
«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità). - 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 967 a € 3.867.
La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 831 a €
3.328.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.».
- Il testo dell'art. 1, comma 5 e dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, Supplemento ordinario n. 7, è il seguente:
«Art. 1 (Natura e sede). - (Omissis).
5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere.».
«Art. 2 (Compiti e Funzioni). - 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'art. 18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.».
- Il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2003, n. 361, recante «Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante: «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
- Il regolamento (CE) n. 561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 11 aprile 2006 n. L 102.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante: «Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2008, n. 218.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99.
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante: «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 53, Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro» è pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016.
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 febbraio 2014, n. L 60.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente.» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 gennaio 2016, n. L 15.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 maggio 2016, n. L 139.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2018, n. L 85.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2003, n. 361:
«Art. 1 (Finalità). - 1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle Autorità competenti per:
1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica;
2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo;
3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda);
4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate;
b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "apparecchio di controllo": insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti;
b) "unità elettronica di bordo": l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;
c) "carta tachigrafica": una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo;
d) "omologazione": procedura in base alla quale viene certificato che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un foglio di registrazione soddisfi i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n. 2135/98;
e) "montaggio": l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale;
f) "riparazione": ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unità elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;
g) "regolamento": il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998;
h) "Ministero": il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.».
«Art. 3 (Autorità competenti). - 1. L'autorità per il rilascio dell'omologazione è il Ministero.
2. L'autorità per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo è il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
3. Le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro di cui all'art. 1, comma 5), lettera b), del Regolamento.
5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate, di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, è formato dall'Unione italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.
6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall'art. 1, comma 5), lettera b), del regolamento, nonché la cura delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento.
7. Le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero.
8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.».
«Art. 4 (Poteri di accertamento). - 1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni è affidato il compito di accertare:
a) la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai ispettivi modelli omologati;
b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente art. 3 alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;
c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo.».