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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 maggio 1997, n. 197

Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
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Testo in vigore dal:  19-7-1997

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;
Vista la convenzione tra il Ministero de1 poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, recante modificazioni al vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995 sull' applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l(elevato a)' adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Considerata l'esigenza di apportare le opportune integrazioni ai fini di meglio tutelare gli abbonati al servizio telefonico;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Ritenuto, con riferimento alla parte relativa al terzo comma dell'articolo 4, di doversi adeguare parzialmente al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare esigenze tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente la risoluzione del contratto dopo il decorso di un congruo termine di sospensione del servizio;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico:

Art. 1

Oggetto
1. Oggetto del presente regolamento di servizio è la disciplina del servizio telefonico di base, di seguito denominato servizio telefonico.
2. Considerata la specificità dei servizi radiomobili, è opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33 e 8 novembre 1993, n. 512, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti servizi.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottoelencate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 95 / 62 / CE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 1996.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1990.
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 novembre 1993, n. 512 (Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo dal regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1993.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, come modificato dall'art. 1 del
decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512:
"Art. 4. - 1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione.
3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento.
3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'importo per l'abbonato stesso di provvedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione al versamento di quanto richiesto.
3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.
3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3-bis e 3-ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.
3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto
ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.
4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".