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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 2008, n. 163

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, ((comma 6)), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2021)
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Testo in vigore dal:  18-12-2021
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Art. 4

Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
((
2. La Commissione è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
))
3.
((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2021, N. 203))
.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da
((personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale))
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1.