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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 dicembre 2003, n. 370

Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2022)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  27-1-2004

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni che stabilisce che i vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esame per la nomina a vice ispettore di polizia devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi;
Visto l'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni, che stabilisce che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso per la nomina a vice ispettore di polizia cui sono ammessi gli allievi vice ispettori nominati a seguito del superamento del concorso pubblico;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Corsi disciplinati dal regolamento
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore di polizia, i criteri generali dell'addestramento operativo, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia, le modalità di valutazione del profitto e di svolgimento degli esami, nonché i criteri di formazione delle graduatorie finali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».